Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), e il D.Lgs. 106/09, in quali casi il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente?

In Italia più del 95% delle aziende è di piccole e piccolissime dimensioni, con meno di 5 addetti.
E’ dunque frequente il dibattito sulla necessità da parte del datore di lavoro di nominare il medico competente nel caso di una azienda con pochi dipendenti, nella quale non vengono svolte attività soggette a sorveglianza sanitaria e non sono presenti particolari rischi  o agenti di rischio.
Nell’art. 2 lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 è indicato che il medico competente è un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Secondo il citato articolo 29 comma 1 poi “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Da una prima lettura dei sopra citati articoli emergerebbe, quindi, che il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 ma le cose non sembrano stare in questi termini se si esamina anche  l’art. 25 che dispone che il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria “ lasciando intendere che la collaborazione con il datore di lavoro deve precedere la eventuale sorveglianza sanitaria stessa ed anzi deve essere finalizzata a stabilire anche se la stessa fosse necessaria.
Infatti si noti che l’art. 25 fissa poi altri obblighi che il medico competente deve svolgere in collaborazione con il datore di lavoro che esulano dalla sorveglianza sanitaria quali ad  esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso, la visita agli ambienti di lavoro, ecc.
Inoltre il decreto correttivo del testo unico (D.Lgs. 106/09), ha apportato rilevanti modifiche alle norme in materia di sorveglianza sanitaria, ed è chiaramente desumibile la volontà del legislatore di favorire e stimolare una maggiore integrazione del medico competente nel contesto aziendale, anche attraverso la partecipazione alla valutazione dei rischi e lo svolgimento dei compiti di natura collaborativa a lui attribuiti dall’art. 25.
Pertanto sembra che il legislatore abbia voluto che l’intervento dei medici competenti nelle aziende si concretizzasse in due momenti:
– uno di collaborazione finalizzata soprattutto ma non solo nella individuazione e nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro di sua competenza e nella programmazione quindi della sorveglianza sanitaria se ritenuta necessaria,
– e l’altro della effettuazione della sorveglianza sanitaria medesima se obbligatoria nonché di tutte le procedure ad essa connesse.
In conclusione, tutte le aziende, qualunque sia la loro natura e la loro entità, dovrebbero acquisire preventivamente il parere di un medico competente proprio in virtù del fatto che questi debba stabilire, dopo opportuni sopralluoghi in azienda, la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori dipendenti, valutazione che tra l’altro, in assenza di tale figura professionale, rimarrebbe, come attualmente accade, a carico del datore di lavoro il quale quasi sempre non ha competenza professionale per la individuazione dei rischi medesimi.
Nella stessa direzione vanno le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte, che ci ricorda con una importante sentenza (n. 26539 del 2 luglio 2008) che “il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale”.
Questo in estrema sintesi il percorso legislativo, che – letto complessivamente – va nella direzione di delineare una figura di medico competente che, per usare le parole della Cassazione, “non ha soltanto il compito di procedere alle visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro/dirigente in materia sanitaria, di esserne l’alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e di stimolo”. Quindi la competenza del medico competente, conclude la Suprema Corte, “non può non essere sia la competenza a valutare la condizioni di salute sia la competenza a coadiuvare il datore di lavoro/dirigente – tenendo conto dell’esito delle visite – nell’individuazione dei rimedi”.

fonti:
Anna Guardavilla, – Punto sicuro – Sanità, Sicurezza, Privacy
Gerardo Porreca – Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Leave a comment

* Questa casella GDPR è richiesta

*

Accetto

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.