Le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale, di lavoro e di salute e sicurezza svolte dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Si discute ormai da più anni sull’opportunità di creare, almeno per ciò che riguarda la materia del lavoro, un unico soggetto capace di evitare quelle spiacevoli sovrapposizioni che, sempre più spesso, portano il cittadino, impegnato in attività cui sono adibiti lavoratori, a essere confuso e a non sapersi districare durante un’ispezione. Sono passati poco più di cento anni dalla nascita in Italia dei primi “Circoli di ispezione del lavoro” ma, solo dopo il secondo conflitto mondiale, con la riorganizzazione del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, avvenuta nel 1955 si dà forma ai compiti svolti dagli Ispettori del lavoro riprendendo l’art. 2 della Legge 1361/1912 e che, ancora oggi, in forza dell’art. 8 del D.P.R. 520/55: <>. La Corte Costituzionale con sentenza n. 10 del 1971, nel riconoscere la legittimità del potere di accesso degli ispettori del lavoro, giungeva ad affermare che l’accesso ispettivo rappresenta “uno dei modi di esplicarsi della funzione di vigilanza della pubblica autorità sull’attuazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale” e, in specie, che “assicurare l’osservanza di tali leggi rientra nei fini propri della disciplina dei rapporti economici voluta dalla Costituzione”. Per quanto inizialmente detto, si constata che le ispezioni sono costituite da un sistema articolato in cui operano, attualmente, una pluralità di soggetti definiti organismi di vigilanza.  La competenza in materia di vigilanza di lavoro e di previdenza sociale è data dall’articolo 7 del D.Lgs. 124/04, di riforma dei servizi ispettivi, al <>: ispettori del lavoro collocati negli uffici periferici, denominati Direzioni provinciali del lavoro (anche Dpl), nella struttura operativa che, dal 1997, ha assunto il nome di «Servizio ispezione del lavoro», mentre per ciò che riguarda la materia della salute e sicurezza dei lavoratori l’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, attribuisce al <>, ispettori tecnici, l’esercizio della vigilanza nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile. Le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, dell’Enpals e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. Tutto ciò rappresenta, per gli ispettori delle Direzioni prov.li del lavoro un cambiamento importante di assoluta rilevanza. Nel precedente testo normativo, infatti, le funzioni erano riconosciute in capo agli Ispettorati del lavoro, dal 1997 “Direzioni del lavoro”, ora invece i compiti in materia di vigilanza sono riconosciuti direttamente in capo al <>. Ciò significa che ciascuna delle attribuzioni riconosciute dalla norma potrà essere legittimamente esercitata da ogni ispettore del lavoro e tecnico, salve limitazioni imposte dall’amministrazione di appartenenza. Il “personale ispettivo” del Ministero del lavoro esplica la vigilanza attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell’articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso sono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nello stesso ambito di attività, prima considerato, sono legittimati i soggetti che istituzionalmente si vedono riconosciuta dall’ordinamento la più ampia competenza nell’attività investigativa (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza), che a giusto titolo vengono annoverati dall’art. 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 fra i soggetti che possono svolgere accertamenti circa la sussistenza e la rilevazione di illeciti amministrativi, anche in materia di lavoro e di previdenza sociale.
A tal proposito si evidenzia il caratterizzarsi, all’interno degli stessi uffici periferici del Ministero del lavoro, del Nucleo Carabinieri. L’inserimento di militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri presso gli allora Ispettorati del lavoro risale al R.D.L. 13 maggio 1937, n. 804. In seguito, con l’art. 16 del D.P.R. n. 520/1955, veniva riconfermata l’assegnazione del personale dell’Arma con distribuzione su tutto il territorio nazionale. Nell’ottobre del 1997 il Comando Generale attivava il «Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro», ponendone i Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro, ad esso preesistenti, come gerarchicamente subordinati. Da ultimo, con D.M. 2 marzo 2006, il Comando ispettorato del lavoro ha mutato il proprio nome in «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro» ed è organizzato a livello provinciale in nuclei (Nil) il Comando rappresenta una realtà autonoma, ma funzionalmente coordinata, all’interno del Ministero del lavoro, tale per cui in ogni Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispezione lavoro) il Comandante del Nil rappresenta l’autorità gerarchica di riferimento per tutti i componenti del Nucleo, mentre lo stesso è tenuto a coordinare con il Dirigente della Dpl l’azione ispettiva che, su impulso o d’intesa col Dirigente medesimo, il Comandante provvederà a programmare in assoluta autonomia.
Oltre a ciò il Ministero del lavoro si occupa della protezione sanitaria dei lavoratori, infatti,  la vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività indicate nell’articolo 1 del D.Lgs. 230/95 è affidata, oltre che all’ANPA, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita a mezzo delle Direzioni prov.li del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

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