Il giudizio medico di idoneità al lavoro e sorveglianza sanitaria dei lavoratori

francesco_martireL’espressione del giudizio di idoneità alla specifica mansione è il risultato della complessa attività del Medico Competente (MC) che discende, tra l’altro, da una corretta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessa allo svolgimento delle specifiche mansioni, ma anche da una conoscenza dettagliata degli adempimenti di sorveglianza sanitaria aziendale. La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, come definito all’art. 2, lettera m, del D.L.vo 81/08.
Tuttavia, è fatto obbligo al datore di lavoro di nominare il MC per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla specifica vigente legislazione (art. 18 comma 1 lett. a del D.L.vo 81/2008 e smi); inoltre, il MC nominato collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1 lett. a D.L.vo 81/08).
Sulla base della valutazione dei rischi lavorativi, il medico competente predispone un protocollo sanitario di accertamenti e realizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi codificati redigendo una “cartella sanitaria e di rischio lavorativo” che dovrà custodire in un luogo concordato con il datore di lavoro, all’atto di nomina del medico competente. A conclusione delle articolate procedure obbligatorie sopra indicate, il medico competente effettua la visita medica al lavoratore ed esprime il giudizio di idoneità alla specifica attività di lavoro: tale giudizio può essere impugnato, ai sensi dell’art. 41, comma 9, del D.L.vo 81/2008, proponendo ricorso, entro trenta giorni dalla sua notifica per iscritto, presso l’Organo di vigilanza territorialmente competente.

L’Organo di vigilanza, presa visione della corretta valutazione dei rischi aziendali e dell’adeguatezza procedurale degli adempimenti obbligatori di sorveglianza sanitaria, nonché del giudizio espresso dal medico competente, può, dopo eventuali ulteriori accertamenti, confermare, modificare o revocare il giudizio stesso. Come si può immaginare, la metodologia sopra descritta dei “ricorsi avverso il giudizio del MC” include necessariamente un’attività di controllo e di verifica sull’applicazione corretta degli adempimenti, obbligatori e sanzionabili, sia aziendali sia di sorveglianza sanitaria.

Infatti, le procedure di ponderazione dei ricorsi comprendono una prima fase di raccolta e valutazione della documentazione aziendale concernente: 1) il documento di valutazione dei rischi con riferimento ai rischi associati all’attività lavorativa specifica del lavoratore da sottoporre a visita medica superiore (nei casi dubbi od in caso di autocertificazione, si invita il datore di lavoro aziendale ad una descrizione scritta delle mansioni e dei relativi rischi del lavoratore in oggetto); 2) la nomina formale del medico competente; 3) la copia delle cartelle sanitarie e di rischio lavorativo e degli accertamenti strumentali e specialistici allegati; 4) tutta la documentazione sanitaria, specialistica strumentale, prodotta dallo stesso lavoratore in esame.

La fase successiva è caratterizzata dalla visita medica del lavoratore interessato, con la raccolta dei dati anamnestici lavorativi e patologici, l’acquisizione di eventuale ulteriore documentazione sanitaria specialistica o, se necessario, la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari e di laboratorio. L’attività ora descritta dell’Organo di Vigilanza consente l’emersione di eventuali irregolarità e/o inadempienze procedurali e sostanziali, fornendo quindi utili indicazioni per i medici competenti ed offrendo loro pratici strumenti per la formulazione appropriata dei giudizi di idoneità e per scongiurare eventuali sanzioni o responsabilità dirette.
Pochi sono gli studi scientifici sull’argomento: ciò è dovuto allo scarso numero dei ricorsi in proporzione alla gran mole dei giudizi espressi dal MC; inoltre, l’analisi dei risultati scientifici è, spesso, orientata su conclusioni non specificatamente utili al MC. Una recente indagine calabrese effettuata dai Medici del Lavoro dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, ha invece analizzato oltre 350 ricorsi “avverso il giudizio del Medico Competente”  concentrando l’attenzione sulle irregolarità formali e sostanziali che spesso incidono efficacemente sulla correttezza dell’espressione del giudizio da parte del MC, rilevando anche, d’altra parte, quali sono le più frequenti inadempienze procedurali che il D.L.vo 81/2008 stabilisce come obbligatorie e propedeutiche nell’attuazione dell’attività di sorveglianza sanitaria. Sono state individuate due tipologie generali di irregolarità: 1) quelle riferibili a carenze od incongruenze nella valutazione dei rischi lavorativi codificati per le mansioni lavorative oggetto del ricorso; 2) quelle riferibili direttamente agli obblighi del MC durante l’effettuazione degli adempimenti specifici di sorveglianza sanitaria.

La discussione dettagliata dei casi rilevati e la percentuale di frequenza delle irregolarità esaminate, saranno esposte al prossimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale che si terrà a Messina – Giardini Naxos il 9 – 11 Ottobre prossimo.

Fonte: Francesco Martire Dirigente Medico del Lavoro SPISAL ASP di Cosenza

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