Accordi Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro : dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2011 due Accordi sanciti, in data 21 dicembre u.s., in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, il c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, che rimandavano ad appositi accordi di questo tipo per la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità operative di svolgimento della formazione obbligatoria prevista dal decreto medesimo. Accordi che dovevano essere emanati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, e che ora sono stati approvati, anche se con circa 32 mesi di ritardo.

Gli accordi definiscono le seguenti caratteristiche minime riguardanti la formazione di Lavoratori, Preposti, Dirigenti e dei Datori di Lavoro, in termini di:

• durata;
• contenuti minimi;
• modalità applicative;
• modalità di aggiornamento;
• disposizioni transitorie e riconoscimento della formazione pregressa.

In merito alla formazione dei Dirigenti e dei Preposti, l’accordo stabilisce
chiaramente che se il Datore di Lavoro sceglie un percorso formativo di contenuto differente, avrà l’onere di dimostrare che ha fornito a Preposti e Dirigenti una formazione “adeguata e specifica”.

Inoltre preme ricordare che la formazione dei Lavoratori riguarda solo quanto previsto dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, mentre altri obblighi formativi previsti dai Titoli successivi al primo sono completamente distinti.

Ad esempio è il caso degli obblighi di formazione relativi all’uso delle attrezzature di lavoro che riguardano il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, oppure gli obblighi specifici di “addestramento” sempre previsti dall’art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto nel caso che in azienda si utilizzino attrezzature di lavoro oppure che vi siano altri obblighi di formazione o addestramento, queste ultime attività formative dovranno essere aggiuntive rispetto alla formazione prevista nell’accordo in oggetto.

L’impiego di “formazione a distanza” detta anche “E-Learning” è consentito sia per la formazione dei lavoratori, sia per la formazione dei Datori di Lavoro solo se ricorrono specifiche condizioni dettate dall’allegato I dell’Accordo medesimo.

La formazione può essere svolta solo da docenti, sia interni che esterni all’azienda, che possano dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di insegnamento oppure professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione dei datori di lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP:
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore (per Gruppo ATECO).

Crediti formativi: Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto alla data di pubblicazione in G.U. dell’Accordo una formazione conforme ai contenuti del D.M. 16/01/1997 e gli esonerati alla frequenza ai corsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 626/1994. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di aggiornamento periodico.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che abbiano svolto i corsi di formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (nuova formazione RSPP).

Adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività: In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP, deve espletare il corso di formazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Disposizioni transitorie: Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo l’Accordo, coloro che abbiano frequentato, entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo e rispettosi dell’art.3 del D.M. 16/01/1997.

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