Medico competente: requisiti e tempi di adempimento degli obblighi formativi
Un decreto del Ministero della Salute, per il medico competente, ha stabilito un prolungamento del tempo necessario al fine di conseguire i crediti formativi mancanti, consentendogli di mettersi in regola in modo da svolgere in piena operatività, le proprie funzioni
Il medico competente, è una figura professionale fondamentale in fatto di sicurezza sul lavoro. Il suo compito è infatti quello di effettuare la sorveglianza sanitaria e di adempiere alle mansioni indicate all’interno del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. All’interno di un’azienda, egli gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale. Per svolgere nella piena operatività il proprio ruolo, il medico competente deve necessariamente essere in possesso di particolari titoli, requisiti e obblighi formativi. Il Ministero della Salute, concede a quanti non posseggano ancora tutti i requisiti per svolgere effettivamente la funzione di medico competente, di mettersi al pari con l’obbligo formativo. In particolare,il decreto 26 novembre 2015 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2016 – consente ai sanitari, svolgenti il ruolo di medico competente, di completare il conseguimento dei crediti formativi loro mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016.
Chiunque non adempia all’obbligo di aggiornamento formativo professionale, sarà estromesso dall’incarico, perdendo l’operatività alle funzioni da svolgere.
Questi, nel dettaglio, i requisiti specifici da possedere, al fine di svolgere la professione di medico competente:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.