La Camera approva il biotestamento: il rifiuto delle terapie diventa un diritto. Ora, passaggio al Senato

Approvato dalla Camera dei deputati, la proposta di legge sulle “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario”. Con 326 voti favorevoli, 37 contrati e 4 astenuti, il cosiddetto biotestamento supera la prova al banco della Camera, ora il passaggio al Senato

Ieri, giovedì 20 aprile, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge sulle “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario”, con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti. Ora, la questione si sposterà al Senato. La legge sul discusso biotestamento supera dunque il primo grande banco di prova: il rifiuto delle terapie da parte del malato, incluse l’idratazione e la nutrizione artificiale, diventa un vero e proprio diritto. Ad accendere l’interesse sul Ddl appena approvato e ad accelerarne i passaggi, il grande ruolo giocato dal sostegno dell’opinione pubblica ed il coraggio, tra i tanti, di Fabo o di Davide Trentini, costretti a spegnersi in terra straniera pur di difendere fino all’ultimo istante, il diritto di decidere della propria vita. Ecco i punti fondamentali della proposta di legge approvata in prima lettura alla Camera e d’ora in poi in mano al Senato dove, con molta probabilità, bisognerà definire il Registro delle Dat, Dichiarazioni anticipate di trattamento.

       Consenso informato: non potrà essere iniziato alcun trattamento sanitario senza il consenso libero ed informato del soggetto interessato. Il paziente ha il diritto di ricevere tutte le informazioni sul proprio stato di salute, con un resoconto completo sulla diagnosi, la prognosi, i benefici ed i rischi dei trattamenti sanitari eseguiti, nonché sulle possibili alternative alla terapia e sulle conseguenze del rifiuto delle terapie mediche suggerite. In più, si tutela e si rafforza la relazione di cura e di fiducia tra il medico ed il paziente nella quale, su volontà del paziente, potrà essere reso partecipe anche la famiglia o una persona di fiducia. Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che lo consentano;

       Possibilità di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiale: ciascun soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere, avrà il diritto di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento o di revocare il consenso precedentemente prestato interrompendo le terapie iniziate. Tale punto include anche la nutrizione e l’idratazione artificiale, considerati al pari di qualsiasi altro trattamento sanitario;

       Abbandono delle cure e obiezione di coscienza per i medici: il paziente avrà il diritto di dire stop alle terapie. I medici però, non saranno tenuti professionalmente ad attuare la volontà del paziente di fronte alla richiesta di staccare la spina, qualora non lo ritenessero necessario. Questo perchè la legge riconosce ai medici l’obiezione di coscienza. Il malato avrà comunque l’opportunità di avanzare le proprie richieste di fronte ad un altro medico operante nell’ambito della medesima struttura sanitaria;

       Divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale e sedazione profonda: la legge garantisce un’appropriata terapia del dolore e la somministrazione delle cure palliative, anche di fronte al rifiuto o alla revoca del consenso del paziente al trattamento sanitario. In caso di malattia terminale, però, il medico avrà il dovere di astenersi dall’accanimento terapeutico, evitando il ricorso a trattamenti inutili e non consoni all’infausta prognosi del paziente;

       Sostegno psicologico: di fronte alla scelta dei pazienti di non avvalersi di alcun trattamento sanitario, il medico promuoverà azioni di sostegno psicologico al paziente stesso attraverso l’aiuto dei servizi di assistenza psicologica;

       Minori e incapaci di intendere e di volere: nel caso in cui il paziente sia un minorenne o una persona interdetta o inabilitata, sarà compito dei genitori o del tutore del soggetto, far fronte al consenso informato al trattamento sanitario del minore, tenendo conto della sua volontà, nonché della sua età e del suo grado di maturità. Nell’eventualità che il  rappresentante legale del paziente in questione o l’amministratore di sostegno non dia il consenso ai trattamenti suggeriti, la decisione passerà nelle mani del giudice tutelare;

       Le Dat – Dichiarazioni anticipate di trattamento: ciascun soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di futura incapacità di autodeterminarsi, potrà esprimere le proprie volontà e preferenze in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto a idratazione e nutrizione artificiali. Il medico sarà tenuto a rispettare il contenuto di quanto riportato nelle Dat che dovranno essere acquisite in forma scritta o videoregistrate, a seconda delle condizioni del paziente. Il soggetto potrà indicare un fiduciario che possa rappresentarlo nelle relazioni con il medico di riferimento. Le Dat non rappresenteranno un vincolo nel caso in cui nel frattempo, le condizioni del paziente si siano modificate o si presenti la possibilità di terapie non contemplabili al momento della compilazione del documento. Esse, inoltre, potranno essere modificate, rinnovate e revocate in qualsiasi momento, anche a voce, nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un’emergenza. Le Dat saranno inserite in appositi registri regionali.

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