Concesso un anno di proroga per raggiungere i crediti ECM, valida solo per chi ne ha già 75

Concessa la proroga per consentire la messa in  regola con la formazione obbligatoria del triennio 2014-2016. La proroga è valida solo per i soggetti che sono riusciti a raggiungere 75 crediti ECM, Educazione Continua in Medicina, entro il 31 dicembre 2016

Al via un anno di proroga – deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua lo scorso dicembre – per consentire ai medici di mettersi in regola con la formazione obbligatoria del triennio 2014-2016.  Valida solo ed esclusivamente per quanti abbiano conseguito almeno 75 crediti ECM entro e non oltre il 31 dicembre 2016, a fronte dei 150 crediti Ecm richiesti dall’obbligo formativo nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina. Grazie alla proroga, chi non è in pari con i crediti, avrà l’opportunità si sfruttare tutto il 2017 per acquisire fino al 50% del punteggio complessivo, cioè 75 crediti al netto di riduzione o esoneri. Inoltre, i provider caratterizzati da un’offerta formativa molto articolata, assegneranno i crediti tenendo conto di nuovi criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale. Importanti novità anche per quanto riguarda il triennio 2017-2019: anche in questo caso, il numero di crediti da raggiungere sarà pari a 150, fatta eccezione per esenzioni ed esoneri, ma per i camici bianchi più virtuosi sono previsti dei premi. Stabiliti da parte della Commissione: uno sconto di 15 crediti per chi  dimostrerà di aver completato il proprio dossier informativo individuale; una riduzione di 30 crediti per quanti acquisiranno tra i 121 e i 150 crediti; una di 15, per coloro i quali riusciranno a raggiungere tra gli 80 e i 120 crediti ECM. Novità anche sulle sanzioni previste per quanti non risponderanno ai requisiti stabiliti dalla formazione obbligatoria, sanzioni che verranno demandate agli atti. L’ottenimento della certificazione ECM è molto importante sia nell’ambito della retribuzione che della carriera. Essa apre a scatti contrattuali dopo 5 e 15 anni, nonché alla valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa e alla partecipazione delle selezioni per la Direzione. Per quanti dovessero mancare all’obbligo formativo, è possibile: l’estromissione dall’Albo dei Medici Competenti; la perdita di numerose opportunità professionali quali la copertura di determinati incarichi in Enti pubblici o nel privato accreditato; nonché numerose ed onerose sanzioni. Per maggiori informazioni sul tema, è possibile consultare il sito  Co.Ge.A.P.A.S., contenente un vademecum molto utile.

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