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Medico competente, in quali casi la sua nomina è obbligatoria?

La figura del medico competente gioca un ruolo fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro affinché il posto ed il funzionamento dell’azienda risultino efficaci e funzionali. In quali casi la sua nomina è obbligatoria?

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Il medico competente è una figura professionale legata alla sicurezza sul posto di lavoro. La sua istituzione accompagna l’evoluzione dell’intero contesto lavorativo italiano. Da principio, venne indicato con il nome di “Medico di Fabbrica”, per poi diventare “Medico del lavoro”, ed oggi “Medico competente”. Tale figura opera infatti, nell’ambito della medicina del lavoro, secondo il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. In possesso di titoli e requisiti specifici – definiti del’art.38 del D.lgs 81/08 – lavora al fianco del datore di lavoro dal quale è assunto, e del Responsabile del Servizio. Il suo compito è quello di valutare i possibili rischi presenti in un’azienda, ed effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Fine del suo lavoro è quello di garantire gli standard sanitari e la sicurezza sul luogo di svolgimento dell’attività professionale. Nonostante l’importanza che tale figura ricopre, non sempre il medico competente è obbligatorio all’interno di un’azienda. Bisogna comprendere dunque, quando la nomina di questo tipo di figura professionale sia necessaria, e quando invece, possa considerarsi una violazione dello Statuto dei lavoratori. A stabilire le condizioni in cui un lavoratore vada sottoposto a sorveglianza, è la legge italiana. Nel momento in cui si infrangono le attuali norme vigenti contenute nello Statuto dei lavoratori, attraverso un abuso della professione, si è perseguibili in termini di legge.

All’interno del Testo Unico per la sicurezza su lavoro, sono delineati i compiti di sorveglianza che il medico competente deve svolgere, ed il modo e le condizioni in cui possa e debba farlo. Eccoli:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
  • attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un’attività complessiva settimanale di 20 ore);
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute);
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute);
  • agenti biologici;
  • il lavoro notturno;
  • le radiazioni ionizzanti;
  • il lavoro nei cassoni ad aria compressa;
  • lavoro in ambiente confinato;
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione;
  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico;
  • esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007;
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta.

Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge, dunque qualunque misura che vada in direzione opposta a questa disposizione costituisce reato.

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