Ordini Professionali: al vaglio la loro costituzione
Dai Collegi agli Ordini Professionali per regolamentare le professioni sanitarie. L’art. 3 del nuovo decreto in studio in commissione al Senato in questi giorni riforma in maniera organica gli ordini e i collegi delle professioni sanitarie, con un intervento diretto allo scopo di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell’ interesse dei cittadini.
L’articolo non propone l’istituzione di nuovi enti pubblici bensì effettua esclusivamente le seguenti operazione di ammodernamento:
a) adegua la normativa di riferimento agli Ordini Professionali vigilati dal Ministero della salute in riferimento al loro funzionamento interno;
b)muta la denominazione di collegio in ordine per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo.
In particolare si sostituiscono i primi tre Capi del decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli Ordini Professionali, in ragione dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della salute, su proposta delle Federazioni nazionali d’intesa con gli ordini interessati, possa disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime.
Inoltre, si dispone che tali enti pubblici sono organi sussidiari dello Stato dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute.
Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. In più vengono elencati tutta una serie di compiti: dalla pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, alla valutazione delle attività di formazione continua.
L’articolo, inoltre trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonché la costituzione degli Albi degli Ordini Professionali per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.